Domanda
Io e mia moglie stipulammo un mutuo nel 2006 a tasso fisso per l'acquisto della prima casa. Lei, che allora lavorava, è disoccupata da due anni. L'unico a lavorare resto io, ma si fatica ad andare avanti. Potremmo rientrare nel quadro della sospensione per 12 mesi?
(Domenico, 23 ottobre).
Risposta: Il "Piano famiglie" approvato il 21 ottobre scorso dall'Abi prevede a partire dal gennaio 2010 la possibilità di sospendere le rate del mutuo in alcuni casi specifici:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha perso il posto di lavoro;
- lavoratore dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato il cui contratto è terminato;
- lavoratore autonomo che ha cessato l'attività;
- nucleo familiare in cui è deceduto uno dei componenti percettore del reddito di sostegno della famiglia;
- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Al momento i particolari del Piano restano ancora da definire. Nel caso posto dal lettore il ricorso alla sospensione sembrerebbe comunque possibile nel caso se i due coniugi sono cointestatari del mutuo.
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